Art. 7

Garanzia

In vigore dal 11 feb 2004
1. La revoca del contributo per inosservanza delle disposizioni di cui agli del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995 o la cessazione dell'attività non producono la decadenza della garanzia prevista dagli della legge.
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Garanzia (Art. 7 Regolamento concernente i contributi al pagamento degli interessi ai fini della ripresa delle attivita' da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, nonche' le modalita' per l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.) — Testo vigente | Portale Normativo