Art. 3

Annullamento della revoca e riammissione al contributo

In vigore dal 11 feb 2004
1. MCC S.p.a. ovvero Artigiancassa S.p.a., sulla base della documentazione pervenuta ai sensi dell', comma 3, provvedono entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa: a) all'annullamento della revoca totale o parziale deliberata per inosservanza delle disposizioni di cui agli del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995; b) alla riammissione al contributo rideterminato ai sensi dell' e del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995; c) all'invio della deliberazione alla banca che ne dà comunicazione all'impresa; d) alla restituzione dei contributi già rimborsati dall'impresa a seguito dei provvedimenti di revoca annullati.
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