Art. 5
Cessazione dell'attività dell'impresa
In vigore dal 11 feb 2004
1. In caso di cessazione dell'attività il mutuatario, che abbia regolarmente sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni, può proseguire nel pagamento delle rate residue del finanziamento erogato, beneficiando dei contributi concessi e della garanzia.
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