Art. 6
Eliminazione di atti dal fascicolo
In vigore dal 17 nov 2003
1. Devono essere eliminati dal fascicolo personale i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati, i provvedimenti di sospensione cautelare revocati o divenuti inefficaci, i provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando, venuta meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti i provvedimenti definitivi di cui all'articolo 95 del suddetto testo unico, i rapporti informativi, le schede di valutazione, le relazioni sul servizio prestato annullati o riformati d'ufficio o su ricorso degli interessati.
2. Si applicano per l'eliminazione degli atti le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
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