Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 17 nov 2003
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'amministrazione adegua i fascicoli personali dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica alle disposizioni del presente regolamento entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.
Roma, 13 ottobre 2003
Il Ministro: Frattini Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 Ministeri istituzionali registro n. 12, foglio n. 201
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2003-10-13;311#art-9