Art. 8
Diritto di accesso
In vigore dal 17 nov 2003
1. In base alle norme che regolano l'accesso ai documenti amministrativi ed i casi in cui esso è escluso, nonché alle norme sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, il funzionario diplomatico ha diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti contenuti nel fascicolo personale che lo riguardano, ivi compresi quelli di cui all', comma 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2003-10-13;311#art-8