Art. 8

Diritto di accesso

In vigore dal 17 nov 2003
1. In base alle norme che regolano l'accesso ai documenti amministrativi ed i casi in cui esso è escluso, nonché alle norme sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, il funzionario diplomatico ha diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti contenuti nel fascicolo personale che lo riguardano, ivi compresi quelli di cui all', comma 3.
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Diritto di accesso (Art. 8 Regolamento recante modalita' di tenuta dei fascicoli personali del personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18) — Testo vigente | Portale Normativo