Art. 7
Atti inseribili a richiesta dell'interessato
In vigore dal 17 nov 2003
1. Il funzionario diplomatico può richiedere, con istanza indirizzata tramite la via gerarchica, al direttore generale per il personale l'inserimento nel proprio fascicolo personale di atti o documenti che lo riguardano, qualora contengano informazioni attinenti alla sua attività di servizio, rilevanti per la valutazione della sua professionalità.
2. Il direttore generale per il personale o, su sua delega, il responsabile dell'ufficio competente per lo stato giuridico del personale, dispone l'inserimento richiesto o, con decisione motivata, respinge la domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2003-10-13;311#art-7