Art. 1

Ambito del regolamento

In vigore dal 17 nov 2003
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sul riordino della carriera diplomatica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114; Visto il decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165; Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 24 settembre 2003 e il relativo nulla osta in data 30 settembre 2003; Adotta il seguente regolamento: . Ambito del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di tenuta dei fascicoli personali del personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.
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urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2003-10-13;311#art-1

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