Art. 1
Ambito del regolamento
In vigore dal 17 nov 2003
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sul riordino della carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165;
Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 24 settembre 2003 e il relativo nulla osta in data 30 settembre 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
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Ambito del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di tenuta dei fascicoli personali del personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2003-10-13;311#art-1