Art. 6

In vigore dal 5 nov 2003
1. Nella formulazione del giudizio favorevole all'attribuzione o al mantenimento dell'assegno straordinario vitalizio, la Commissione si pronuncia, altresì, sull'entità dell'assegno in rapporto alle esigenze dell'interessato, nei limiti dell'importo massimo stabilito dall', comma 2, della legge 15 aprile 2003, n. 86.
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