Art. 5
In vigore dal 5 nov 2003
1. L'esame delle richieste deve essere concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Commissione della domanda e della relativa documentazione.
2. Ove, nel corso dell'esame, la Commissione ritenga insufficienti gli elementi di cui dispone, sospende la pronuncia e promuove un supplemento di istruttoria.
3. Espletato l'esame, con riguardo a ciascun soggetto interessato, la Commissione esprime un motivato giudizio favorevole o contrario all'attribuzione o alla revoca dei benefici di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2003-09-05;282#art-5