Art. 5

In vigore dal 5 nov 2003
1. L'esame delle richieste deve essere concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Commissione della domanda e della relativa documentazione. 2. Ove, nel corso dell'esame, la Commissione ritenga insufficienti gli elementi di cui dispone, sospende la pronuncia e promuove un supplemento di istruttoria. 3. Espletato l'esame, con riguardo a ciascun soggetto interessato, la Commissione esprime un motivato giudizio favorevole o contrario all'attribuzione o alla revoca dei benefici di legge.
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