Art. 7
In vigore dal 5 nov 2003
1. Di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione.
2. Copia conforme del verbale è trasmessa al Ministro per i beni e le attività culturali ai fini dei conseguenti provvedimenti di competenza.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 settembre 2003
Il Ministro: Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 16
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2003-09-05;282#art-7