Art. 2

In vigore dal 5 nov 2003
1. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta è posta a disposizione dei componenti presso l'Ufficio di segreteria della Commissione - Servizio X del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali - almeno due giorni prima della seduta. Il Presidente può comunque disporre, ove lo ritenga opportuno, l'invio, anche con strumenti informatici, della documentazione al domicilio dei componenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2003-09-05;282#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo