Art. 2
In vigore dal 5 nov 2003
1. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta è posta a disposizione dei componenti presso l'Ufficio di segreteria della Commissione - Servizio X del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali - almeno due giorni prima della seduta. Il Presidente può comunque disporre, ove lo ritenga opportuno, l'invio, anche con strumenti informatici, della documentazione al domicilio dei componenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2003-09-05;282#art-2