Art. 1
In vigore dal 5 nov 2003
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante l'istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico;
Visto l', comma 3, della predetta legge che prevede che con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia disciplinato il funzionamento della Commissione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nella adunanza del 21 luglio 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 8 agosto 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. La convocazione della Commissione di cui all' della legge 15 aprile 2003, n. 86 è effettuata dal Presidente almeno dieci giorni prima del giorno previsto per la seduta mediante comunicazione contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta.
2. Non è necessaria la convocazione nei casi in cui la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della nuova riunione siano stabiliti nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti della Commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2003-09-05;282#art-1