Art. 7
Articolazione delle sezioni
In vigore dal 26 dic 2003
1. Il Consiglio superiore di sanità si articola nelle seguenti cinque sezioni, con ripartizioni per materia, di seguito stabilite:
a) Sezione I: Programmazione sanitaria. Piano sanitario nazionale. Livelli di assistenza e mezzi di valutazione. Fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale. Ripartizione del Fondo sanitario nazionale. Impiego delle risorse e analisi economico-funzionale della spesa. Interventi finalizzati alla ricerca sanitaria. Sistema informativo sanitario. Servizio statistico sanitario. Interventi igienico-sanitari con finanziamenti UE. Affari generali connessi.
b) Sezione II: Determinazione dei requisiti minimi di classificazione delle strutture e dei servizi sanitari. Criteri e requisiti per esercizio, autorizzazione, certificazione e accreditamento delle attività sanitarie. Sviluppo dell'istituto della certificazione di qualità. Funzioni statali connesse alle aziende unità sanitarie locali; alle aziende ospedaliere e altri presidi ospedalieri pubblici e privati. Professioni sanitarie e formazione del personale sanitario. Sangue ed emoderivati. Trapianti di organi. Ricorsi presentati da soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Affari generali connessi.
c) Sezione III: Igiene e sicurezza del lavoro. Malattie di rilievo e polizia mortuaria. Tutela igienico-sanitaria dei fattori di inquinamento. Profilassi delle malattie infettive e diffusive.
Attività di prevenzione concernente pericoli di bioterrorismo.
Prevenzione delle tossicodipendenze. Acque minerali. Affari generali connessi.
d) Sezione IV: Misure di profilassi nutrizionale. Alimenti e bevande. Sicurezza alimentare. Tutela salute e benessere degli animali, compresi quelli impiegati a fini scientifici e sperimentali.
Biotecnologie alimentari e procedure comunitarie relative agli alimenti transgenici. Integratori alimentari. Prodotti destinati ad una alimentazione particolare. Preparati fitosanitari. Profilassi veterinaria e malattie infettive e diffusive. Zoonosi. Farmaci veterinari. Alimenti per gli animali. Igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale. Impianti di produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti di origine animale.
Istituti zooprofilattici sperimentali. Affari generali connessi.
e) Sezione V: Farmaci ad uso umano, compresi i presidi medico-chirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicina e in cosmesi. I biocidi. Studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla farmacoepidemiologia e sulla farmacovigilanza attiva.
Dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro. Problematiche ed affari generali connessi.
2. Su proposta dell'assemblea generale, il Ministro della salute, quando risulti necessario per sopravvenuti cambiamenti in ambito normativo o tecnico ovvero per esigenze di organizzazione interna, con proprio decreto può apportare variazioni all'articolazione per materie delle sezioni di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2003-08-06;342#art-7