Art. 4

Comitato di presidenza

In vigore dal 26 dic 2003
1. Il comitato di presidenza è presieduto dal Presidente ed è composto dai due vicepresidenti, nonché dai presidenti e dai vicepresidenti delle sezioni. 2. Il comitato di presidenza è convocato dal Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata, salvo i casi di urgenza, e si riunisce di regola una volta al mese. 3. Il comitato fissa il programma e il calendario dei lavori dell'assemblea generale. 4. Il comitato assegna direttamente all'assemblea generale le questioni d'ordine generale. 5. Il comitato assegna per l'istruttoria le singole questioni alle sezioni competenti per materia, disponendo le eventuali questioni da demandare a sezioni congiunte. 6. In caso di documentate e motivate esigenze di natura eccezionale possono essere istituiti appositi gruppi di lavoro istruttorio. 7. Il comitato provvede a coordinare il rapporto fra le sezioni nelle materie di comune interesse, nonché a farsi promotore di nuovi studi, indagini e schemi di norme. 8. Il comitato si avvale degli uffici della Segreteria generale. 9. I verbali delle riunioni del comitato di presidenza sono redatti a cura del Segretario generale entro dieci giorni dalla conclusione delle relative sedute.
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