Art. 8
Compiti del Segretario generale
In vigore dal 26 dic 2003
1. Il Segretario generale:
a) assicura il rispetto delle linee fissate dal Presidente per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio superiore di sanità;
b) è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Consiglio;
c) svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio;
d) cura l'inoltro al Ministro, su indicazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell', comma 1, lettera e), delle deliberazioni elaborate dall'assemblea generale e dalle sezioni;
e) assicura il coordinamento delle attività correlate alla formulazione dei pareri da parte del comitato di presidenza e dell'assemblea generale;
f) è responsabile dell'invio dell'ordine del giorno delle sedute del comitato di presidenza e dell'assemblea generale;
g) è responsabile della stesura dei verbali del comitato di presidenza e dell'assemblea entro dieci giorni dalle relative sedute;
h) cura il necessario raccordo con i dipartimenti e le direzioni del Ministero, con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, per quanto attiene alle materie di comune interesse;
i) è responsabile della tenuta degli atti del comitato di presidenza, dell'assemblea e delle sezioni;
j) assegna ad ogni sezione un dirigente per l'espletamento dei compiti di segretario di sezione;
k) sovrintende ai cinque dirigenti segretari di sezione.
Storico versioni
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