Art. 3

Presidente

In vigore dal 26 dic 2003
1. Il Presidente del Consiglio, avvalendosi del Segretario generale: a) convoca e presiede l'assemblea generale, fissandone l'ordine del giorno; b) convoca e presiede il comitato di presidenza, fissandone l'ordine del giorno; c) convoca e presiede le sezioni congiunte, fissandone l'ordine del giorno; d) può presentare richiesta ai rispettivi presidenti di partecipare, con diritto di voto, ai lavori delle sezioni sugli argomenti ritenuti di rilevante importanza ai fini della tutela della salute pubblica; e) trasmette direttamente al Ministro le deliberazioni definitive dell'Assemblea generale e delle sezioni; f) assolve qualsiasi altra incombenza prevista dalla legge e dal presente regolamento. 2. Il Presidente è coadiuvato da due vice presidenti nell'espletamento delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente del consiglio più anziano di età.
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