Art. 3
Presidente
In vigore dal 26 dic 2003
1. Il Presidente del Consiglio, avvalendosi del Segretario generale:
a) convoca e presiede l'assemblea generale, fissandone l'ordine del giorno;
b) convoca e presiede il comitato di presidenza, fissandone l'ordine del giorno;
c) convoca e presiede le sezioni congiunte, fissandone l'ordine del giorno;
d) può presentare richiesta ai rispettivi presidenti di partecipare, con diritto di voto, ai lavori delle sezioni sugli argomenti ritenuti di rilevante importanza ai fini della tutela della salute pubblica;
e) trasmette direttamente al Ministro le deliberazioni definitive dell'Assemblea generale e delle sezioni;
f) assolve qualsiasi altra incombenza prevista dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il Presidente è coadiuvato da due vice presidenti nell'espletamento delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente del consiglio più anziano di età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2003-08-06;342#art-3