Art. 2

Insediamento del Consiglio superiore di sanità

In vigore dal 26 dic 2003
1. Il Ministro della salute convoca la prima adunanza generale del Consiglio superiore di sanità entro venti giorni dalla data del decreto di nomina. 2. Nel corso della stessa prima adunanza generale, l'assemblea elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente e due vice presidenti. 3. Ogni sezione all'inizio di ciascuna sessione, elegge, a maggioranza assoluta, il proprio presidente e un vice presidente. 4. Qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta prescritta per l'elezione del Presidente, si fa luogo ad una presidenza interinale, affidata al componente di diritto con maggiore anzianità di servizio nella qualifica di appartenenza.
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