Art. 15
Monitoraggio
In vigore dal 4 set 2003
1. Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito delle proprie competenze, può svolgere, in collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attività di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 giugno 2003
Il Ministro
delle attività produttive
Marzano
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 28
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-06-30;221#art-15