Art. 15

Monitoraggio

In vigore dal 4 set 2003
1. Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito delle proprie competenze, può svolgere, in collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attività di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 giugno 2003 Il Ministro delle attività produttive Marzano Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 28
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Monitoraggio (Art. 15 Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.) — Testo vigente | Portale Normativo