Art. 11
Contratti
In vigore dal 4 set 2003
1. I contratti per la prestazione dei servizi di importo superiore a 50.000 euro all'anno, sono depositati entro trenta giorni dalla loro stipulazione presso la Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, competente per territorio a cura del legale rappresentante dell'impresa affidataria. Nel caso di contratti per prestazioni da effettuare in più territori, il deposito è effettuato presso ciascuna Direzione provinciale competente.
2. Per i contratti di cui al comma 1 si stipula un contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso di mezzi e per i danni delle cose da movimentare, riferito allo specifico contratto, pari a un terzo del valore contrattuale, in modo da dare copertura idonea ai rischi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-06-30;221#art-11