Art. 14

Disposizioni transitorie

In vigore dal 4 set 2003
1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per le attività di facchinaggio, presentano all'ufficio del registro delle imprese o alla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di centottanta giorni, le attestazioni e gli atti di cui al modello riportato nell'allegato A. 2. Le imprese di cui al comma 1, continuano ad esercitare le attività di cui all' del presente regolamento per due anni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, anche in assenza dei requisiti di cui all', comma 1, lettera b) e all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-06-30;221#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo