Art. 12
Vigilanza
In vigore dal 4 set 2003
1. La camera di commercio esercita la vigilanza sulle attività di facchinaggio e di movimentazione delle merci tenendo anche conto delle eventuali violazioni degli obblighi derivanti dal presente regolamento che siano segnalate da tutti i titolari di un interesse giuridicamente rilevante, comprese le associazioni del movimento cooperativo e delle imprese, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. Gli organi preposti alla vigilanza in materia di cooperazione e di lavoro, qualora adottino provvedimenti verso le imprese di facchinaggio e movimentazione merci, potenzialmente rilevanti ai sensi dell' del presente regolamento, ne danno notizia senza ritardo alla camera di commercio competente.
3. Il responsabile del procedimento fornisce, a sua volta, notizia dei provvedimenti previsti agli divenuti definitivi, agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e, per le società cooperative, agli organi preposti alla vigilanza sulle stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-06-30;221#art-12