Art. 10
Cancellazione e reiscrizione
In vigore dal 4 set 2003
1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attività di facchinaggio, da detti registro o albo, se:
a) l'impresa non presenta istanza di sospensione ai sensi dell', quando perde uno o più requisiti di cui agli del presente decreto;
b) l'istanza di sospensione non viene accolta;
c) l'impresa non ha rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione accordato ai sensi dell'.
2. Il provvedimento motivato di cancellazione è adottato dal responsabile del procedimento, ovvero dalla commissione provinciale per l'artigianato, previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.
3. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 è facoltà dell'impresa esperire ricorso alla giunta della camera di commercio, ovvero alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della notifica.
4. Per l'impresa non costituita in forma societaria che svolge soltanto attività di facchinaggio, la cancellazione di dette attività comporta la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane.
5. All'impresa che non ricade nella fattispecie descritta al comma 4, è consentito richiedere la reiscrizione per l'esercizio dell'attività di facchinaggio nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le modalità previste dal presente decreto, se sono venute meno le cause che hanno comportato la cancellazione di detto esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-06-30;221#art-10