Art. 5
Modifiche all'articolo 7
In vigore dal 16 lug 2003
1. All', comma 1, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: «(30 punti)» sono sostituite da: «(20 punti)»;
b) è abrogata la lettera c);
c) alla lettera d) sono soppresse le parole: «o privati» e le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»;
d) alla lettera e) le parole: «(20 punti);» sono sostituite da: «(10 punti).». Al termine della lettera è aggiunto il seguente periodo: «Detta priorità non è riconosciuta a soggetti che al momento della domanda non abbiano ancora presentato la relazione finale di altri progetti finanziati per lo stesso Paese ai sensi della legge n. 212 del 1992»;
e) alla lettera f) dopo le parole: «n. 19» sono aggiunte le parole: «e dell' della legge 26 febbraio 1987, n. 49» e le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»;
f) alla lettera g) sono soppresse le parole: «interventi finanziati», e dopo le parole: «iniziative complementari ad» sono aggiunte le parole: «altra analoga iniziativa finanziata». Le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»;
g) sono abrogate le lettere h) e i);
h) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti lettere:
«l) progetti destinati a Paesi ritenuti di priorità strategica in base alle linee direttive sulla attività promozionale tra quelli individuati annualmente dal CIPE (10 punti);
m) progetti per i quali i promotori abbiano richiesto un contributo pari ad una percentuale inferiore al 30% del costo totale (10 punti);
n) progetti cofinanziati da amministrazioni centrali, regionali e locali per una percentuale superiore al 10% del costo totale dell'iniziativa (10 punti).».
2. All' del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo il comma 5 è aggiunto il comma 5-bis: «5-bis. La graduatoria è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-05-13;176#art-5