Art. 5

Modifiche all'articolo 7

In vigore dal 16 lug 2003
1. All', comma 1, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) le parole: «(30 punti)» sono sostituite da: «(20 punti)»; b) è abrogata la lettera c); c) alla lettera d) sono soppresse le parole: «o privati» e le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»; d) alla lettera e) le parole: «(20 punti);» sono sostituite da: «(10 punti).». Al termine della lettera è aggiunto il seguente periodo: «Detta priorità non è riconosciuta a soggetti che al momento della domanda non abbiano ancora presentato la relazione finale di altri progetti finanziati per lo stesso Paese ai sensi della legge n. 212 del 1992»; e) alla lettera f) dopo le parole: «n. 19» sono aggiunte le parole: «e dell' della legge 26 febbraio 1987, n. 49» e le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»; f) alla lettera g) sono soppresse le parole: «interventi finanziati», e dopo le parole: «iniziative complementari ad» sono aggiunte le parole: «altra analoga iniziativa finanziata». Le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»; g) sono abrogate le lettere h) e i); h) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti lettere: «l) progetti destinati a Paesi ritenuti di priorità strategica in base alle linee direttive sulla attività promozionale tra quelli individuati annualmente dal CIPE (10 punti); m) progetti per i quali i promotori abbiano richiesto un contributo pari ad una percentuale inferiore al 30% del costo totale (10 punti); n) progetti cofinanziati da amministrazioni centrali, regionali e locali per una percentuale superiore al 10% del costo totale dell'iniziativa (10 punti).». 2. All' del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo il comma 5 è aggiunto il comma 5-bis: «5-bis. La graduatoria è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-05-13;176#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche all'articolo 7 (Art. 5 Modifiche al decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, concernente «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212».) — Testo vigente | Portale Normativo