Art. 3

Modifiche all'articolo 4

In vigore dal 16 lug 2003
1. All', commi 1 e 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, prima della parola: «domanda» va inserito l'articolo: «La». 2. All', comma 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo le parole: «ogni anno,» sono aggiunte precedute da una virgola le parole: «salvo quanto stabilito dall'articolo 7-bis.». 3. All', comma 3, lettera b) del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, è soppresso l'inciso: «(G.U.C.E. serie C n. 213 del 23 luglio 1996)». 4. All' dopo il comma 3 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di concessione del contributo i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all' della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore, se si tratta di altro tipo di società; c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana.». 5. All', comma 4, lettera a) del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, sono soppresse le parole: «e trasmessa sia su supporto cartaceo sia informatico». 6. All' del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Tutta la documentazione deve essere rilegata in un plico fornito di indice e numerazione delle pagine e presentata in triplice copia. La scheda tecnica deve essere presentata anche su supporto informatico e le relative tabelle elaborate in excel o programma compatibile.». 7. All', comma 5, secondo periodo del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, le parole da: «deve essere richiesta» a: «al Ministero.» sono sostituite da: «è richiesta dal Ministero ai beneficiari per i progetti ritenuti ammissibili al contributo, i quali sono tenuti a trasmettere l'assenso Paese entro trenta giorni dalla data di spedizione della comunicazione inviata per lettera raccomandata. Qualora l'assenso Paese non pervenga entro il predetto termine, il progetto è escluso dal contributo e sostituito dai progetti collocati in graduatoria in posizione immediatamente inferiore.».
Storico versioni

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urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-05-13;176#art-3

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