Art. 8
Modifiche all'articolo 11
In vigore dal 16 lug 2003
1. La rubrica dell'articolo 11 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, è sostituita dalla seguente: «Controlli e revoca del contributo».
2. All'articolo 11 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il Ministero può revocare il contributo oltre che nei casi previsti al comma 1, dell', qualora, sulla base delle comunicazioni dei beneficiari o dei controlli effettuati ai sensi del comma 2, l'iniziativa si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti rispetto agli obiettivi con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione dell'iniziativa stessa;
2-ter. Qualora da indagini amministrative effettuate in sede istruttoria l'Amministrazione ritenga che la documentazione prodotta dai beneficiari, in tutto o in parte, contenga elementi non veritieri, sospende l'erogazione dell'anticipo o del saldo in attesa degli accertamenti da condursi da parte dell'autorità giudiziaria.
Ove dalle stesse indagini emerga inequivocabilmente la non veridicità di tutta o parte della documentazione prodotta dai beneficiari, l'Amministrazione dichiara gli stessi decaduti dal diritto ai benefici del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-05-13;176#art-8