Art. 8

Modifiche all'articolo 11

In vigore dal 16 lug 2003
1. La rubrica dell'articolo 11 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, è sostituita dalla seguente: «Controlli e revoca del contributo». 2. All'articolo 11 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il Ministero può revocare il contributo oltre che nei casi previsti al comma 1, dell', qualora, sulla base delle comunicazioni dei beneficiari o dei controlli effettuati ai sensi del comma 2, l'iniziativa si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti rispetto agli obiettivi con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione dell'iniziativa stessa; 2-ter. Qualora da indagini amministrative effettuate in sede istruttoria l'Amministrazione ritenga che la documentazione prodotta dai beneficiari, in tutto o in parte, contenga elementi non veritieri, sospende l'erogazione dell'anticipo o del saldo in attesa degli accertamenti da condursi da parte dell'autorità giudiziaria. Ove dalle stesse indagini emerga inequivocabilmente la non veridicità di tutta o parte della documentazione prodotta dai beneficiari, l'Amministrazione dichiara gli stessi decaduti dal diritto ai benefici del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
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Modifiche all'articolo 11 (Art. 8 Modifiche al decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, concernente «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212».) — Testo vigente | Portale Normativo