Art. 10

Entrata in vigore

In vigore dal 16 lug 2003
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 13 maggio 2003 Il Ministro: Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Attività produttive, foglio n. 298
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urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-05-13;176#art-10

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Entrata in vigore (Art. 10 Modifiche al decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, concernente «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212».) — Testo vigente | Portale Normativo