Art. 10
Entrata in vigore
In vigore dal 16 lug 2003
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 13 maggio 2003
Il Ministro: Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Attività produttive, foglio n. 298
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-05-13;176#art-10