Art. 1

Modifiche all'articolo 1

In vigore dal 16 lug 2003
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Visto l', comma 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a) dello stesso ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell', è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalità della legge stessa, nonché dell' della legge 9 gennaio 1991, n. 19; Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE; Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni, concernente norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, concernente norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe; Visto l' della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo» in base al quale sono concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con la partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, l'articolo 12, in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo cui i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, recante «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all', comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione del Ministero delle attività produttive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161 recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive»; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Ritenuto di dover procedere ad ulteriore semplificazione e snellimento della procedura nonché alla revisione di taluni criteri e ad integrazione di talune modalità per la selezione delle iniziative di cui trattasi, rispettivamente per la necessità di adeguare la scelta alla realtà operativa e per esigenze di completezza nella determinazione dei criteri da adottare; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 7 aprile 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 17133 del 30 aprile 2003; Adotta il seguente regolamento: . Modifiche all' 1. All', comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, le parole: «Ministero del commercio con l'estero» sono sostituite da: «Ministero delle attività produttive». 2. All', comma 2, la lettera c) del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, è sostituita dalla seguente: «c) Sportello: lo Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle attività produttive istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-05-13;176#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo