Art. 3

Entità del contributo

In vigore dal 8 ago 2002
1. Il contributo non può superare il 50 per cento del totale dei costi di produzione del programma. In tale percentuale massima sono compresi gli eventuali contributi pubblici concessi da regioni, province, comuni ed altre amministrazioni pubbliche. 2. Nei costi di produzione ammessi al contributo è riconosciuta una quota forfettaria del 20 per cento per spese generali. 3. Ciascuna emittente non può beneficiare di un contributo superiore al 5 per cento della somma complessivamente stanziata dalla legge.
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Entità del contributo (Art. 3 Regolamento concernente l'erogazione di contributi a favore delle emittenti televisive locali che trasmettano programmi autoprodotti, ai sensi dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.) — Testo vigente | Portale Normativo