Art. 5
Vigilanza e controlli
In vigore dal 8 ago 2002
1. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, anche documentali, contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata, il contributo è revocato, salva l'applicazione delle sanzioni penali.
2. La revoca del contributo comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 maggio 2002
Il Ministro per i beni
e le attività culturali
Urbani
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 272
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-05-21;147#art-5