Art. 1
Soggetti beneficiari
In vigore dal 8 ago 2002
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto 1'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", con il quale, nell'ambito degli interventi dello Stato al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire per il 2001, da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto l'articolo 146, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone che la predetta somma è erogata in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 dicembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente, il 12 febbraio 2002 ed il 5 febbraio 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 500 del 15 febbraio 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
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Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare di contributi a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, esclusivamente le emittenti televisive locali titolari di concessione o legittimamente operanti ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che trasmettano programmi autoprodotti, in regola con la vigente legislazione in materia radiotelevisiva.
2. I soggetti beneficiari devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e con il pagamento del canone allo Stato e non devono essere sottoposti a procedure concorsuali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-05-21;147#art-1