Art. 4

Concessione ed erogazione del contributo

In vigore dal 8 ago 2002
1. La domanda di contributo deve pervenire, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema. 2. La domanda, anche attraverso dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere: a) l'indicazione della ragione sociale dell'emittente, degli estremi del titolo concessorio o autorizzatorio in base al quale l'emittente esercita l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale e del numero di codice fiscale e di partita Iva; b) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi di informazione contabile previsti dalla normativa vigente in materia di radiodiffusioni; c) la dichiarazione che l'emittente è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e con il pagamento del canone di concessione e che non è sottoposta a procedura concorsuale; d) l'indicazione dei programmi per i quali viene chiesto il contributo, dei relativi costi analitici, dell'importo richiesto; e) indicazione degli eventuali altri contributi pubblici concessi o richiesti per i programmi per i quali viene chiesto il contributo. 3. La Direzione generale per il cinema accerta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli l e 2 ed al comma 2 del presente articolo, e sottopone le domande ammissibili all'esame di un'apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e composta dal dirigente preposto alla Direzione generale per il cinema, che la presiede, e da quattro esperti, di cui due designati dal Ministro delle comunicazioni. 4. Entro il 30 giugno 2002, le emittenti trasmettono alla Direzione generale per il cinema la videocassetta in formato vhs del programma autoprodotto, unitamente alla documentazione attestante i costi sostenuti e l'avvenuta trasmissione del programma sulla rete della stessa emittente o su rete di altra emittente televisiva di Stato membro dell'Unione europea o di altri Stati esteri che mantengano con l'Italia rapporti di reciprocità. 5. La Commissione di cui al comma 3 stabilisce previamente i criteri e le priorità per la concessione dei contributi e, sulla base del materiale di cui al comma 4, approva la graduatoria dei programmi finanziabili, con indicazione degli importi dei relativi contributi. Tali criteri dovranno comunque tener conto della qualità del programma autoprodotto e delle priorità di cui all'. 6. I contributi sono concessi ed erogati con provvedimenti del dirigente competente alla gestione del relativo capitolo di spesa.
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