Art. 2
Oggetto del contributo
In vigore dal 8 ago 2002
1. Sono oggetto di contributo i programmi autoprodotti e trasmessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 388/2000 e comunque entro il 31 dicembre 2001, che abbiano natura di documentari o cortometraggi a carattere narrativo o culturale, realizzati anche in animazione.
Costituisce titolo di priorità aver realizzato produzioni dirette alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale ed ambientale, nonché produzioni destinate ai minori. Sono esclusi dal contributo i notiziari, gli show, i varietà, i quiz ed i programmi ad essi assimilabili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-05-21;147#art-2