Art. 3
In vigore dal 24 mag 2002
1. Le agevolazioni di cui all' spettano a condizione che le imprese:
a) assumano i detenuti o gli internati presso gli istituti penitenziari o i detenuti ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni;
b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
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