Art. 1
In vigore dal 24 mag 2002
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli della legge 22 giugno 2000, n. 193, e, in particolare l' il quale dispone che devono essere concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti;
Visti gli articoli 20, 20-bis e 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessità di favorire l'organizzazione di lavorazioni all'interno dei penitenziari anche alla luce della finalità del reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 367/U.U.L.- 6/1-14 del 18 febbraio 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Alle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, è concesso un credito mensile di imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.
2. Per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1, assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.
Storico versioni
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