Art. 5
In vigore dal 24 mag 2002
1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 63 e 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è comunque rimborsabile.
3. Le agevolazioni di cui all' sono cumulabili con altri benefici ed in particolare con l'incentivo di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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