Art. 6
In vigore dal 24 mag 2002
1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è concesso fino alla concorrenza di 2.065.827,6 euro per il triennio 2000-2002.
2. Il Ministero della giustizia predispone, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le necessarie procedure per il controllo costante dei crediti d'imposta erogati, al fine di evitare il superamento delle risorse a disposizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 2002
Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 343
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