Art. 6

In vigore dal 24 mag 2002
1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è concesso fino alla concorrenza di 2.065.827,6 euro per il triennio 2000-2002. 2. Il Ministero della giustizia predispone, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le necessarie procedure per il controllo costante dei crediti d'imposta erogati, al fine di evitare il superamento delle risorse a disposizione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 febbraio 2002 Il Ministro della giustizia Castelli Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 343
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