Art. 3

Art. 3

3 / 6
In vigore dal 24 mag 2002
1. Le agevolazioni di cui all' spettano a condizione che le imprese: a) assumano i detenuti o gli internati presso gli istituti penitenziari o i detenuti ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni; b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2002-02-25;87#art-3