Art. 7
Adempimenti dell'ufficio regionale o provinciale
In vigore dal 31 dic 2001
1. L'ufficio regionale o provinciale esamina le dichiarazioni rese ai sensi dell', unitamente alla documentazione allegata, controlla che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei limiti determinati ai sensi dell', verifica le rimanenze di prodotti dichiarate ed effettua eventuali raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari. L'accertamento è altresì finalizzato a verificare che per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni non risultino duplicazioni di assegnazioni di oli minerali agevolati.
2. Oltre ai controlli di cui al comma 1 del presente articolo, l'ufficio regionale o provinciale, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti, verifica la corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate ai sensi dell', comma 3 e 8 e nelle dichiarazioni di cui all', comma 6 e quanto effettivamente realizzato e vigila sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l'ammissione al beneficio.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano irregolarità, l'ufficio regionale o provinciale ne dà immediata comunicazione all'UTF territorialmente competente che provvede ai successivi adempimenti.
Storico versioni
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