Art. 2

Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione

In vigore dal 14 lug 2024
1. L'agevolazione di cui all' compete ai seguenti soggetti: a) esercenti le attività richiamate all', comma 1, iscritti ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 nel registro delle imprese di cui all' della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503; b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese; c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche; d) consorzi di bonifica e di irrigazione; e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese. 2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base; per i soggetti indicati alla lettera d), spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali; per le imprese agromeccaniche competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e registrate nell'anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti indicati al comma 1, lettera a) presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, d'ora in avanti denominato "ufficio regionale o provinciale", competente in base all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati: a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale; b) il codice fiscale e la partita I.V.A.; c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole; d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse; e) le macchine operatrici di cui all', comma 3, che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo; f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate; g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attività di cui all', comma 1, che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione annuale, le generalità del titolare dell'impresa incaricata, nonché la ragione sociale e la relativa sede legale. Devono altresì risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica, nonché le lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati gli oli minerali indicati all', comma 1, con l'applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero combustibili diversi, affinché se ne tenga conto nella determinazione dei quantitativi spettanti ai sensi dell', comma 1. 4. Nella richiesta di cui al comma 3, possono essere omessi i dati di cui alla lettera f) risultanti dal repertorio notizie economiche ed amministrative (REA) previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso riferimento; le richieste relative agli anni successivi al primo, qualora i dati dichiarati dall'azienda istante rimangano immutati rispetto alla richiesta iniziale, potranno essere sostituite da una dichiarazione attestante che i dati e le notizie già forniti sono validi anche per l'anno in cui si rinnova la richiesta di ammissione al beneficio. 5. Le cooperative indicano nella richiesta di cui al comma 3, i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) ed allegano l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione della relativa azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire. 6. Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche producono, in allegato alla richiesta contenente i dati di cui al comma 3, lettere a), b), d), e), f) e g), una dichiarazione dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione. 7. I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, in allegato alla richiesta contenente i dati elencati al comma 3, lettere a), b), d), e), f), g) e, se ricorrono i presupposti di legge, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla lettera c), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione. 8. Le imprese agromeccaniche possono richiedere un'assegnazione entro il limite dei quantitativi di prodotti assegnati nell'anno precedente; possono, altresì, richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni previo rendiconto dei consumi di carburante già assegnato. 9. Ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta è allegata la documentazione comprovante la conduzione, che può essere costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero congiuntamente, nella quale vengono indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto, ove sussista l'obbligo tributario. Nel caso di registrazione effettuata ai sensi del comma 3-bis aggiunto all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dall', comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, congiuntamente alla predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è allegato formale atto di impegno ad effettuare la debita registrazione mediante la denuncia annuale ed a comunicare gli estremi di registrazione della denuncia stessa non appena disponibili. 10. Per la conduzione da parte della stessa azienda di terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni, i soggetti interessati presentano unica istanza all'ufficio regionale o provinciale ricadente nel territorio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale risultano iscritti negli elenchi previsti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580. 11. Le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa della richiesta da presentare entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, per i conseguenti adempimenti. In caso di decesso del titolare dell'azienda, ne viene data comunicazione all'ufficio regionale o provinciale entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, per i conseguenti adempimenti. 12. I dati di cui al comma 3 possono essere omessi dal richiedente se registrati nell'anagrafe delle aziende agricole; in tal caso è sufficiente nella richiesta fare riferimento a detta registrazione. Le variazioni di cui al comma 11 si considerano effettuate se comunicate all'anagrafe delle aziende agricole, che provvede al loro invio all'ufficio regionale o provinciale senza oneri per il richiedente.

Note all'articolo

  • Il D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, ha disposto (con l'art. 1, comma 9-ter) che " Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, l'accesso a tutte le funzionalita' del sistema Carta dell'uso dei suoli, i termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo regolamento sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31 agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2001-12-14;454#art-2

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