Art. 6
Tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto Impiego negli usi agevolati
In vigore dal 14 lug 2024
Tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto
Impiego negli usi agevolati
1. Soggetti di cui all', comma 1, titolari del libretto di controllo rilasciato ai sensi dell', comma 2, si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati per l'agricoltura presso i depositi fiscali e presso i depositi commerciali di cui all', comma 1, nei limiti delle assegnazioni effettuate dall'ufficio regionale o provinciale, annotandone di volta in volta qualità e quantità sul libretto medesimo. Tali annotazioni sono convalidate, all'atto di effettuazione della fornitura, dall'esercente il deposito o da un suo delegato, con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto stesso.
2. Entro la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui all', comma 1, lettere a), b) e c) annotano sul libretto richiamato al comma 1, i consumi complessivi di prodotti petroliferi, apponendovi la dichiarazione che i lavori colturali eseguiti sono conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta di cui all', comma 3.
3. I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni di cui al comma 2, specificando l'area di intervento.
4. Le imprese agromeccaniche indicano entro cinque giorni dal termine dei lavori, nel libretto di controllo in loro possesso oppure in schede distinte per cliente e per provincia, le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati in ciascuna azienda agricola, specificando i nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, nonché l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende.
5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile, è detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed è dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.
6. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti in cui indicano, complessivamente, i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi dell', comma 1, nonché le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale.
7. Alla dichiarazione prevista dal comma 6 è allegata copia del libretto di controllo con le debite annotazioni; le cooperative allegano, inoltre, un elenco nominativo contenente, distintamente per ciascun socio, le generalità dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonché gli elementi identificativi dei terreni ai quali si riferiscono le lavorazioni; le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati, nonché copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni.
8. Gli stessi adempimenti previsti dai commi 6 e 7 sono effettuati in caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno, entro trenta giorni dalla data di cessazione e, in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.
Nell'ipotesi in cui residuino rimanenze di prodotti denaturati, nella dichiarazione vengono indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto, in possesso dei requisiti per l'utilizzo dei prodotti, ovvero del deposito abilitato alla loro commercializzazione ai quali si intendono cedere tali prodotti.
Note all'articolo
- Il D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, ha disposto (con l'art. 1, comma 9-ter) che " Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, l'accesso a tutte le funzionalita' del sistema Carta dell'uso dei suoli, i termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo regolamento sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31 agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2001-12-14;454#art-6