Art. 3
Determinazione dei quantitativi di oli minerali da ammettere all'impiego agevolato e rilascio del libretto di controllo
In vigore dal 31 dic 2001
1. L'ufficio regionale o provinciale, ricevute le richieste di cui all', ne controlla la regolarità effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui dati esposti, e determina per ciascun soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare, tenendo conto delle rimanenze di prodotto dichiarate ai sensi dell', comma 6, secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all', comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21 convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.
2. L'ufficio regionale o provinciale rilascia ai soggetti ammessi all'agevolazione apposito libretto di controllo previa annotazione dei dati di cui all', comma 3, lettere a), b), c) ed indica su di esso i quantitativi di prodotti determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo; limitatamente ai soggetti di cui all', comma 1, lettere a) e c), sono indicati anche gli elementi di cui all', comma 3, lettera f); limitatamente ai soggetti di cui all', comma 1, lettera e) sono indicate gli estremi identificativi delle macchine a norma dell', comma 3, lettera d).
3. Entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre solare, l'ufficio regionale o provinciale compila un elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevolazione nel bimestre medesimo, con l'indicazione della qualità e della quantità dei prodotti spettanti a ciascuno di essi e ne invia copia all'ufficio tecnico di finanza (UTF) ed al Comando della Guardia di finanza, competenti per territorio; entro lo stesso termine dà notizia delle eventuali modifiche oggetto delle comunicazioni di cui all', comma 11.
4. Il libretto di cui al comma 2 può essere sostituito dalla Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, a condizione che in essa siano contenuti tutti gli elementi di cui al medesimo comma 2 e che consenta l'effettuazione delle registrazioni previste per tale libretto dal presente regolamento. Con provvedimento del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari in base all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono determinate le modalità di collegamento, tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tra l'anagrafe delle aziende agricole e gli uffici regionali o provinciali, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2001-12-14;454#art-3