Art. 9
Determinazione delle aliquote di accisa
In vigore dal 31 dic 2001
1. In attuazione di quanto disposto dall', comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, le accise previste al punto 5 della tabella A si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2001-12-14;454#art-9