Art. 7
Disposizioni finali
In vigore dal 18 dic 2010
1. Ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agenzia in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all', comma 1, del decreto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle banche, alle imprese di investimento, alle società di gestione del risparmio, alle SICAV, agli intermediari finanziari, alle imprese assicurative, alla Poste italiane S.p.a.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 dicembre 2001
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 84.
Note all'articolo
- Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del medesimo d.lgs. 141/2010.
- Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare l'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che :" Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione: a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485;". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2001-12-13;485#art-7