Art. 4
Soggetti esteri
In vigore dal 18 dic 2010
1. L'esercizio nel territorio della Repubblica dell'agenzia in attività finanziaria da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, diversi dalle persone fisiche, è subordinato alla iscrizione nell'elenco previsto dall'.
2. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea al ricorrere delle condizioni seguenti:
a) previsione, nell'oggetto sociale, dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria o di attività di natura finanziaria:
b) costituzione in Italia di una stabile organizzazione;
c) possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 109 del testo unico bancario in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione dell'organizzazione operante in Italia.
3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco dei soggetti aventi sede legale in Paesi extracomunitari, previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate nel comma 2 e dell'adeguamento del Paese d'origine ai principi e alle cautele espressi nelle raccomandazioni emesse dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.
4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
Note all'articolo
- Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del medesimo d.lgs. 141/2010.
- Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare l'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che :" Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione: a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485;". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2001-12-13;485#art-4