Art. 6

Cancellazione e sospensione cautelare dall'elenco

In vigore dal 18 dic 2010
1. Nei casi di gravi violazioni di legge, di norme del decreto o delle disposizioni emanate ai sensi di esso, l'UIC contesta gli addebiti all'interessato e, valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni dalla contestazione, propone la cancellazione dall'elenco al Ministro dell'economia e delle finanze, che la dispone con provvedimento motivato. La cancellazione non può essere disposta trascorsi diciotto mesi dalla notificazione dell'atto di contestazione. 2. La cancellazione dall'elenco è disposta dall'UIC, su istanza di parte, nel caso di cessazione dell'attività di agenzia in attività finanziaria ovvero d'ufficio in caso di accertata inattività protrattasi per oltre un anno e nell'ipotesi prevista nell', comma 4. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito della contestazione degli addebiti di cui al comma 1, su proposta dell'UIC, può disporre la sospensione cautelare dall'elenco per un periodo massimo di sessanta giorni, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC e previa comunicazione della proposta stessa all'interessato, può disporre la sospensione delle persone fisiche iscritte nell'elenco qualora sia emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei reati che, se accertato con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità, ovvero qualora sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio. 5. La sospensione di cui al comma 4 cessa nel caso in cui sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non doversi procedere, di assoluzione o di annullamento della precedente condanna, ancorchè con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento di revoca della misura di prevenzione.

Note all'articolo

  • Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del medesimo d.lgs. 141/2010.
  • Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare l'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che :" Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione: a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485;". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le tue annotazioni

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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2001-12-13;485#art-6

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