Art. 3

E l e n c o

In vigore dal 18 dic 2010
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'UIC ai sensi dell' del decreto. 2. Possono iscriversi nell'elenco le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nell', comma 3, lettera a), del decreto legislativo e le società in possesso dei requisiti previsti nell', comma 3, lettera b), del decreto legislativo. Rilevano, per le società, i requisiti patrimoniali e di forma giuridica previsti nel codice civile. 3. Le persone fisiche di cui si avvalgono le società italiane e i soggetti esteri di cui all' per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 devono essere iscritte nell'elenco tenuto dall'UIC. 4. La permanenza dell'iscrizione nell'elenco è condizionata all'effettivo svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria. A tal fine, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione all'UIC. 5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'UIC disciplina con proprio provvedimento la procedura e i termini per l'iscrizione nell'elenco, per la comunicazione delle variazioni e per la dichiarazione di cui al comma 4, nonché le forme di pubblicità dell'elenco stesso, ai sensi dell', comma 7, del decreto legislativo.

Note all'articolo

  • Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del medesimo d.lgs. 141/2010.
  • Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare l'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che :" Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione: a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485;". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2001-12-13;485#art-3

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