Art. 5

Altre attività esercitabili

In vigore dal 18 dic 2010
1. I soggetti iscritti nell'elenco previsto dall' possono svolgere attività strumentali e connesse a quella di agenzia in attività finanziaria. È strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia; è connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di agenzia. 2. Sono compatibili con l'agenzia in attività finanziaria, svolta dai soggetti iscritti nell'elenco previsto dall', le attività seguenti: a) attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario; b) altre attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall' che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire.

Note all'articolo

  • Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del medesimo d.lgs. 141/2010.
  • Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare l'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che :" Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione: a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485;". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2001-12-13;485#art-5

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