Art. 5
Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di lavori utili per la qualificazione.
In vigore dal 16 dic 2001
1. All'articolo 9, commi 1 e 4, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, le parole "di cui all'" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'".
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 2001
Il Ministro: Urbani
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 355
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2001-10-24;420#art-5