Art. 2
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di capacità economica e finanziaria.
In vigore dal 16 dic 2001
1. L'articolo 6 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Capacità economica e finanziaria) - 1. L'adeguata capacità economica e finanziaria dell'impresa è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero, in alternativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto n. 34.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2001-10-24;420#art-2